Autorizzata l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire da domani 13 ottobre
ASCOLI PICENO – Il sindaco di Ascoli Piceno,Marco Fioravanti ha sottoscritto un’ordinanza, la n. 484 adottata in data odierna, con la quale si anticipa l’accensione degli impianti di riscaldamento . Tale ordinanza sindacale consente l’accensione anticipata degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore, installati sul territorio comunale, con decorrenza dal 13/10/2020 al 18/10/2020 compreso, nelle modalità e nei limiti previsti dal comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 412/93, per una durata giornaliera non superiore a n. 6 ore, anche frazionabili.
ORDINANZA DEL SINDACO
SETTORE 6 – SUE, SUAP, AMBIENTE, URBANISTICA, SISMA
N. 484 DEL 12/10/2020
OGGETTO: Ampliamento del periodo di accensione degli impianti termici (D.P.R. 412/93,
D.P.R. 551/99 e D.P.R. 74/2013) dal 13/10/2020 al 18/10/2020
IL SINDACO
RICHIAMATA la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Ambiente, allegata a far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
PREMESSO CHE
il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, stabiliscono le norme ed i criteri generali per l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
dall’allegato “A” al D.P.R. 412/93 risulta che il Comune di Ascoli Piceno è incluso nella zona climatica “D” per cui l’esercizio dell’impianto termico può essere attivato dal 1/11 al 15/4 per un massimo di 12 ore giornaliere, articolate anche in due o più sezioni;
l’art. 5 dello stesso decreto n. 74/2013 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. Inoltre gli stessi sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1;
RILEVATE le attuali condizioni meteorologiche e le previsioni per i prossimi giorni che annunciano temperature in sensibile diminuzione, che non consentirebbero negli edifici un minimo di confort ambientale;
CONSIDERATE le richieste pervenute da parte di numerosi amministratori di condomini, singoli cittadini ed Amministrazioni Pubbliche per l’anticipazione dell’esercizio degli impianti
termici;
CONSIDERATO che, per i motivi suddetti, si rende necessaria l’anticipazione dell’esercizio degli impianti termici, per la climatizzazione invernale, per tutti gli edifici pubblici e privati del territorio Comunale per il periodo dal 13/10/2020 al 18/10/2020 compreso;
VISTI
– il D.P.R. 412/93 ed il D.P.R. 74/2013;
– il D.lvo n. 267/2000;
ORDINA
1) che sia consentita l’accensione anticipata degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore, installati sul territorio comunale, con decorrenza dal 13/10/2020 al 18/10/2020 compreso, nelle modalità e nei limiti previsti dal comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 412/93, per una durata giornaliera non superiore a n. 6 ore, anche frazionabili;
2) di dare immediata informazione, dell’adozione del presente provvedimento alla popolazione, a mezzo stampa, e mediante informazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Ascoli Piceno.
IL SINDACO MARCO FIORAVANTI (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)