SAN SEVERINO MARCHE – L’ufficio Tributi del Comune di San Severino Marche ricorda che entro il 17 giugno va versato l’acconto Imu 2024.Per l’imposta municipale sono state determinate le seguenti aliquote:
– aliquota ordinaria 1,06 per cento;
– aliquota 0,60 per cento: unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ogni categoria catastale rientrante nei gruppi C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
– aliquota 0,76 per cento: unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, privi dei requisiti per cui la stessa venga considerata abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso;
– aliquota 0 per cento: fabbricati rurali ad uso strumentale;
– aliquota 0 per cento: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
– aliquota 0,96 per cento: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10.
Sono previste detrazioni per l’abitazione principale di 200 euro e di 50 euro per ogni convivente di età inferiore ai 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli.
Sono previste inoltre alcune riduzioni. La base imponibile è ridotta del 50%:
– per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1. A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta di primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale. Le condizioni per poter beneficiare della riduzione sono:
a) che il contratto sia registrato;
b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
c) che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, nel caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Le aliquote sono ridotte nella misura ed in presenza delle caratteristiche sotto indicate:
0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe C;
0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe B;
0,15 punti percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe A o A+.
Si ricorda, inoltre, che l’Imu non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:
– abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che a stessa non risulti locata;
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/6/2008 adibiti ad abitazione principale;
– casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
– terreni agricoli in quanto l’intero territorio comunale rientra in zona montana.
La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 422, Legge n. 213 del 30.12.2023) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024, dell’esenzione dall’applicazione dell’Imu per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. I suddetti immobili saranno esenti Imu fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Il versamento deve essere eseguito tenuto conto delle seguenti indicazioni:
tramite modello F24;
codice comune: I156
– codici tributo:
– 3912 abitazione principale e relative pertinenze;
– 3916 aree fabbricabili;
– 3918 altri fabbricati;
– 3925 gruppo catastale D – Stato
– 3930 gruppo catastale D – Incremento Comune
– 3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Si ricorda che si è tenuti al pagamento dell’Imu solo se la cifra da versare è superiore a euro 12. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, devono essere suddivisi calcolando l’aliquota dello 0,76 per cento favore dello stato e la restante parte di aliquota al Comune.
Per eventuali ulteriori informazioni si forniscono i seguenti contatti: 0733 641221 – 0733 641222 – 0733 641223;
mail:tributi@comune.sanseverinomarche.mc.it, protocollo@comune.sanseverinomarche.mc.it,
pec: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it
L’ufficio Tributi è aperto al pubblico, previo appuntamento, nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 13 e nei giorni di martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.